Tecno Energysun Notizie Carriera Chi siamo Contatto
Tecno Energysun by L'Arca S.c.a.r.l.

Area di FAQ (2-2)

1.11

E’ possibile realizzare un impianto di potenza che produca in eccesso rispetto ai propri consumi?

E’ possibile, ma è bene distinguere due casi:

  • per impianti di potenza non superiore a 20 kW che usufruiscono del servizio di scambio sul posto, l’energia elettrica immessa in rete e non consumata nell’anno di riferimento costituisce un credito, in termini di energia ma non in termini economici, che può essere utilizzato nel corso dei tre anni successivi a quello in cui matura. Al termine dei tre anni successivi, l’eventuale credito residuo viene annullato;
  • per impianti di potenza superiore a 20 kW e per quelli di potenza fino a 20 kW che non accedono al servizio di scambio sul posto, è possibile cedere in rete, vendendola, l’energia non consumata in loco.

1.12

Chi effettua le letture dell’energia prodotta?

Il soggetto che effettua le letture è diverso a seconda della potenza dell’impianto.
In dettaglio, nel caso di impianti con potenza nominale:

  • Compresa fra 1 e 20 kW, che si avvalgano o meno del servizio di scambio sul posto, è il gestore locale di rete che effettua la rilevazione dell’energia elettrica prodotta, oltre all’installazione ed alla manutenzione delle apparecchiature di misura;
  • Maggiore di 20 kW, che immettono in rete tutta l’energia elettrica prodotta, è il gestore locale di rete cui l’impianto è connesso che effettua la rilevazione. Inoltre, i soggetti responsabili debbono inviare, su base annuale e riferita all’anno solare precedente, copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all’Ufficio Tecnico di Finanza;
  • Maggiore di 20 kW, che non immettono in rete tutta l’energia elettrica prodotta, il soggetto responsabile può scegliere se avvalersi o meno del gestore di rete cui l’impianto è collegato per la rilevazione dell’energia prodotta. Anche in questo caso il soggetto responsabile deve trasmettere al soggetto attuatore, su base annuale e riferita all’anno solare precedente, copia della dichiarazione presentata all’Ufficio Tecnico di Finanza.

1.13

Quando iniziano ad essere erogati gli incentivi?

Gli incentivi vengono erogati a valle della stipula della convenzione e sono calcolati dal momento dell’entrata in esercizio dell’impianto.

Come evidenziato in convenzione, i pagamenti vengono effettuati con valuta ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello d’invio delle misure da parte del soggetto competente (soggetto responsabile o gestore di rete).


1.14

In aggiunta alla tariffa incentivante vi sono altri meccanismi che remunerano l'elettricità prodotta?

Se un soggetto è titolare o ha la disponibilità di un impianto fotovoltaico di potenza fino a 20 kW, può, in alternativa:

a.      usufruire del servizio di scambio sul posto, facendone richiesta all'impresa distributrice competente sul territorio ove l'impianto è ubicato.

b.      vendere a prezzo amministrato l'energia elettrica prodotta al gestore di rete cui l'impianto è collegato (secondo le regole riportate nella delibera 34/05);

c.      vendere l'energia elettrica prodotta sul mercato libero:

o    attraverso contratti bilaterali con grossisti o clienti finali liberi;

o    attraverso la Borsa elettrica;

Per gli impianti di potenza superiore a 20 kW, sono disponibili solo le opzioni b. e c..


1.52

Nel caso in cui un soggetto responsabile decida di vendere a prezzo amministrato secondo la delibera 34/05 l'energia elettrica prodotta al gestore di rete cui l'impianto è collegato, a quanto ammontano le tariffe di vendita?

La cessione in rete dell'energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili a prezzo amministrato è regolata dalla Delibera AEEG n° 34/2005 (http://www.autorita.energia.it/docs/05/034-05.htm).
I prezzi di cessione sono fissati mensilmente dalla società Acquirente Unico S.p.A. che li pubblica l'ultimo giorno feriale di ogni mese sul proprio sito internet (http://www.acquirenteunico.it); i prezzi sono riportati nella prima colonna del documento (indicata come "Comma 30.1 a)") e sono relativi al mese precedente a quello della pubblicazione.
I prezzi sono indicati per fascia oraria, ma il produttore può optare per un prezzo unico all'atto della stipula della convenzione con il distributore.
Per gli impianti di produzione con potenza fino a 1 MW, ai primi due milioni di kWh annui prodotti sono garantiti i seguenti prezzi minimi:

  • da 0 a 500.000 kWh annui 96,40 €/MWh;
  • da 501.000 a 1.000.000 kWh annui 81,20 €/MWh;
  • da 1.000.001 a 2.000.000 kWh annui 71,00 €/MWh.

Tali prezzi minimi, riferiti all'anno 2007, sono aggiornati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas su base annuale, applicando ai valori in vigore nell'anno solare precedente il quaranta percento (40%) del tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevati dall'ISTAT.


« indietro- fine »

Scarica il file

Tech Tile System

Promozione 2010 Sud e Isole